Discussione:Revisione Statuto

Da Faber Libertatis.

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Art. 1, 2, 3, 4 DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, DURATA

So che l'articolo 3 non è modificabile però chiedo una precisazione. Ad un certo punto si dice "I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, anche in forma indiretta". Mi pare che, messo in questi termini, ciò significa che ai soci non può essere riconosciuto un rimborso spese.--Che Gue 21:08, 2 Ott 2007 (CEST)

No, questa è una formulazione standard che in verità lascia aperta la strada anche addirittura ad assunzioni di soci, puoi infatti anche andare a vedere un qualsiasi statuto di APS per sincerartene. Quello che non si può fare è dividere tra soci gli utili! --manu 22:51, 2 Ott 2007 (CEST)

Sede

A quanto pare, non risulta essere necessario esplicitare la sede con tanto d'indirizzo, ma dovrebbe essere sufficiente l'indicazione del comune.

A seguito della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/03), che ha portato molte innovazioni in materia di società di capitali e società cooperative, è lecito ammettere la possibilità, anche per le organizzazioni di volontariato, al pari delle società per azioni (art. 2328 del codice civile), di indicare all’interno dello statuto solamente il Comune in cui è situata la propria sede, senza specificazione dell’indirizzo. Così facendo, qualora si variasse la sede da una via all’altra all’interno del medesimo comune, non si renderebbe necessaria alcuna modifica dello statuto e alcuna convocazione dell’assemblea straordinaria.

(FAQ n. 45 del CSV Veneto)

Dovrebbe essere quindi sufficiente indicare che l'Associazione ha sede a Padova, includendo inoltre l'indicazione che la modifica della sede andrà fatta con Assemblea Straordinaria e non già solo Ordinaria.

Art. 5 Soci

Nuove categorie di Soci

Al momento i Soci sono raggruppati in due categorie: Soci Ordinari e Soci Onorari.

Ritengo che vada invece inclusa almeno un'altra opzione, ovvero Soci Sostenitori, per quelli che per qualche motivo decidono d'associarsi a noi, senza però realmente impegnarsi nelle nostre attività, in particolar modo quelle che richiedono (o consigliano sicuramente) la copertura assicurativa del Socio. Potrebbe essere interessante (e un grande risparmio economico) evitare d'assicurare i Soci Sostenitori, proprio perché non esposti ai rischi del lavoro associativo.

Ad esempio, i partecipanti ai corsi che optassero per essere nostri Soci (o che dovessero diventarlo per questioni fiscali), potrebbero ricadere nella casistica Soci Sostenitori: a questo punto lo logica conseguenza è che la quota d'iscrizione al corso comprenderebbe anche l'iscrizione all'Associazione, con la qualifica appunto di Socio Sostenitore.

Certo potrebbero esserci delle situazioni anomale, che è meglio saper gestire prima che queste accadano.

Ad esempio, se un Socio Sostenitore decidesse di collaborare più strettamente con noi, venendo ai nostri incontri ecc., come potremmo fare s'è senza assicurazione? Dovremmo chiedergli di pagare la quota d'assicurazione?

Un'ipotesi potrebbe essere quindi quella di rendere la quota d'iscrizione come Socio Sostenitore più bassa rispetto a quella come Socio Ordinario, ad esempio 10 € contro i 20 € previsti per il secondo caso: qualora il Socio Sostenitore volesse fare attività, dovrebbe pagare la parte di quota mancante per raggiungere i 20 € del Socio Ordinario, ovvero 10 €. Ovviamente il Socio Sostenitore sarebbe invitato ad iscriversi come Socio Ordinario in occasione della successiva campagna iscrizioni.

Ritengo invece superflua l'istituzione di un'altra tipologia di Soci, i Soci Benefattori (o un'altra denominazione analoga): se un Socio Ordinario dovesse fare grosse donazioni all'Associazione, sarebbe meglio, secondo me, proporre semplicemente un ringraziamento bello grosso nel nostro sito!

Da valutare invece l'ipotesi di avere Soci Junior, per i minorenni ad esempio, con quota ridotta in quanto mancante della parte legata all'assicurazione (è sicuramente preferibile evitare che un minorenne nostro associato si faccia male durante una nostra attività, quindi meglio escluderlo direttamente), a meno di non volerli associare come Soci Sostenitori negandogli però il passaggio a Socio Ordinario con il conguaglio della quota. La soluzione è in effetti un po' "cattiva", però penso sia l'unica seria per noi.

--manu 18:10, 15 Ott 2006 (CEST)

Probabilmente possiamo avere una scaletta del genere:
  • socio ordinario (20 €)
  • socio sostenitore (13 €)
  • socio junior (7 €)
  • socio onorario (no quota)

--manu 19:27, 15 Nov 2006 (CET)


Di solito il socio sostenitore è quello che paga di più (perchè sostiene l'Associazione) forse sarebbe meglio "socio simpatizzante" (ma a parte il nome, son d'accordo cpn la scaletta)
--Giammy
In verità credo che si possa anche omettere, come già indicato altro penso che sia sensato uniformare verso, semplicemente, soci ordinari e onorari, evitando quindi anche i junior --manu 22:32, 24 Set 2007 (CEST)
A me invece sembra molto interessante la figura del socio sostenitore. Se qualcuno vuole fare una donazione può farla e basta, ma se accetta di farla iscrivendosi come socio sostenitore, la donazione assume una valenza duplice perché ciò va ad aumentare il numero di soci e quindi il peso politico dell'associazione. Per rispondere a Giammy, ognuno "sostiene" secondo le sue disponibilità. Ho sempre odiato quelle associazioni che definiscono socio sostenitore, benemerito, ecc. in una scala di titoli legati direttamente ad una quota stabilita. Chi volesse fare donazioni di una certa entità potrà essere ringraziato e menzionato in altro modo come dice Manu.
Non disdegnerei nemmeno il socio junior (non ci costa niente prevederlo), penso soprattutto alle scuole.
--Che Gue 07:06, 2 Ott 2007 (CEST)
I soci junior sono da evitare, secondo me, per due semplici motivi:
  1. per questioni assicurative;
  2. perché è poco probabile che un under 18 venga a darci una mano in attività di laboratorio e sia soprattutto mobile come richiede l'attività dell'Associazione.
Inoltre, credo che i soci minorenni si potrebbero contare sulla punta delle dita una mano mozzata, per cui io anzi proporrei di depennare integralmente la possibilità di associazione per minori... Non per cattiveria, ma per semplificare.
Per i sostenitori: se qualcuno fa una donazione corposa può anche divenire socio "non pagante", perché è facoltà del CD di stabilire ciò... o anche, volendo, si potrebbe fare in modo che della donazione un 20 € o quel che sarà vadano nella quota d'iscrizione, il resto invece sia la vera e propria donazione. In ogni caso, ribadisco il concetto: semplificare, che già avere due categorie di soci mi sembra quasi esagerato :-) --manu 11:02, 2 Ott 2007 (CEST)
OK, però non hai risposto al punto centrale della mia osservazione e cioé: "iscrivendosi come socio sostenitore, la donazione assume una valenza duplice perché ciò va ad aumentare il numero di soci e quindi il peso politico dell'associazione". Aggiungo che è ovvio che il socio junior va inteso un sostenitore minorenne e non come un socio attivo.
--Che Gue 12:20, 2 Ott 2007 (CEST)
Cosa cambia se il sostenitore s'iscrive come socio sostenitore o come socio "attivo"?
In verità c'è da dire che la questione del socio sostenitore potrebbe anche essere plausibile qualora si volesse distinguere tra soci assicurati che possono lavorare in laboratorio e soci che invece darebbero solo un contributo morale, ma in verità per questo è sufficiente qualche registro interno, non serve una qualifica di socio particolare: considerando inoltre che non è possibile attribuire ai soci sostenitori dei diritti in meno, tali e quali sono agli ordinari, quindi mi va bene che siano tutti ordinari :-)
Del resto, meno soci inattivi ci sono e più son contento! e poco conta per me se sono sostenitori o meno... --manu 13:08, 2 Ott 2007 (CEST)
Ho capito e per me va bene. Mi sconcerta un po' l'ultima considerazione, ma questo è tema per discussioni serali--Che Gue 20:59, 2 Ott 2007 (CEST)
Eheheheh, nel senso: che l'inattività è un peso per l'associazione, sia economico che gestionale e, per di più, complica quelle situazione tipo le assemblee straordinarie dove sono richieste maggioranze elevatissime :-) se tre quarti dei soci fossero inattivi, che c'han fatto una donazione perché gli siam simpatici, ma poi non partecipa e non interviene, rischiamo di incastrarci con le nostre stesse mani ;-) E, comunque, ricordo sempre che la nostra associazione si chiama faber, che significa artefice, operaio, qualcuno che fa e il non eccessivo gradimento per chi guarda senza fare mi sembra sia evidente fin dal nome ;-) --manu 21:09, 2 Ott 2007 (CEST)

Art. 8 Diritti e dove dei Soci

IL CSV ci ha validato lo Statuto, suggerendoci comunque d'includere un articolo con elencati per bene i diritti e i doveri dei Soci.

Art. 9 Recesso ed esclusione dei Soci

Rinnovo soci

Proporrei che la quota abbia valore annuale - dal 1/1 al 12/12 (come ora) e che l'iscrizione all'associazione e il rinnovo possa essere eseguito in questo periodo, lasciando la possibilità di iscriversi a partire dal 1/11 dell'anno precedente (insomma dal 1/11/2007 ci si può iscrivere per il 2008) Non mi piace che ci sia 1 mese in cui non ci si può iscrivere all'associazione. --Giammy

Beh, a parte la decadenza, resa annuale, per il resto sono tutte regolazioni da regolamento interno :-) Ad esempio, secondo me, anziché dare tempo per il rinnovo fino a settembre, come adesso, bisognerebbe imporre la scadenza per il rinnovo fine marzo, perché se a qualcuno interessa l'Associazione s'impegna a pagare (premesso che gli si ricordi correttamente della scadenza, eh, ma qui ci pensa il Tesoriere). Per le iscrizioni, mah, magari si potrebbe fare anche che l'iscrizione la si possa fare in qualsiasi momento, senza pause, ma a questo punto ci sarebbero automaticamente dei mesi inutilizzati, perché se da novembre ci si può iscrivere al 2008, col cavolo che m'iscrivo in ottobre al 2007 :-) --manu 22:32, 24 Set 2007 (CEST)

Art. 11 Assemblea dei soci

L'articolo dice:

1. La Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della Associazione stessa.

Mi pare poco esatto parlare di "aderenti": abbiamo i soci, e i soci formano l'assemblea! In particolare metterei:

1. La Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci dell’Associazione in regola con la quota associativa, ed è l’organo sovrano della Associazione stessa.

Questo evita di conteggiare per le quote legali dei partecipanti anche chi non ha versato la sua quota. --Utente:Giammy

In verità noi non dovremmo impedire l'accesso all'assemblea da parte dei soci morosi, perché un socio ha sempre diritto d'esserci a meno che non sia escluso dall'associazione: impedendogli di prendere parte all'assemblea saremmo quindi antidemocratici (noi lo siamo, naturalmente, ma lo statuto è la carta che canta).
In merito al discorso "aderenti o soci", questi sono due termini analoghi, dei sinonimi per evitare che vi sia una ripetizione troppo fastidiosa linguisticamente, perché chi aderisce alla nostra associazione È socio e chi è socio aderisce. Posso anche mettere ovunque soci, ma ripeto che è esclusivamente una questione cosmetica e il significato non cambia di una virgola. --manu 20:46, 6 Ott 2007 (CEST)
SOCI e ADERENTI: proprio per il fatto che si tratta di un documento formale metterei il termine formale SOCI, oppure se vogliamo variare, scriverei esplicitamente, nell'articolo dove si parla di SOCI che i SOCI sono chiamati anche ADERENTI nel corso del presente documento, anche se mi pare un incasinare le cose.
Per lo stile, se vogliamo tenerlo carino, compare sempre alla Associazione, la Associazione: suonerebbe più fluido l'Associazione, all'Associazione.
Per l'assemblea: non voglio impedire l'accesso a nessuno (secondo me si può pure aggiungere che sono ammessi ascoltatori salvo motivazione esplicita contraria dell'Assemblea).
Il punto che mi interessava era che i soci in regola con la quota partecipano e formano l'Assemblea con diritto di voto - i soci che non sono in regola, non rientrano nei soci votanti e nel computo dei numeri per rendere valida l'assemblea e le sue decisioni.
Volendo si può modificare:
7. I Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno parità di diritti, ivi compreso quello di voto. 
indicando che
7. I Soci in regola col pagamento della quota associativa .....
Altro punto:
6. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
io metterei che l'adesione è annuale. Non mi piaciono le cose a tempo indeterminato (a meno che non sia un contratto di lavoro)
--Utente:Giammy
L'utilizzo di soci e aderenti in modalità interscambiabile è prassi negli statuti :-) consiglio di leggersene una quarantina, così come ho fatto io :-) anche la modalità "la Associazione" al posto di "l'Associazione" è prassi.
Ribadisco il concetto del fatto che anche i soci non in regola col pagamento della quota sono ammessi al voto: non è ammissibile per uno statuto di un'associazione prevedere l'esclusione dal voto in caso di morosità, perché un socio, finché è socio, ha per definizione diritto di voto... casomai, si fa in modo che non sia più socio, ma infatti è per questo che conto di modificare dove si dice che si smette d'essere soci dopo due morosità consecutive - chiarifico, non sono io a dirlo, ma le norme e le convenzioni sulle associazioni, se le norme non piacciono... eeeeeh che ce ne sono di norme che non quagliano a me! ;-)
Infine, anche il porre un termine all'adesione è vietato, credo addirittura illegale secondo le norme che regolano l'associazionismo: quando si aderisce lo si fa appunto senza limiti, tranne quelli che comportano l'esclusione dallo status di aderente all'associazione. --manu 15:43, 7 Ott 2007 (CEST)
Anche usare apostrofo al posto dell'accento e' prassi :-) comunque va beh, se si usa cosi' adeguiamoci. --Giammy 14:15, 8 Ott 2007 (CEST)
 :-D OK, magari vedo di ridurre qualche "aderente", dai ;-)
Invece niente da fare per quei punti dove ti ho detto che ci sono proprio degli impedimenti esterni... --manu 14:35, 8 Ott 2007 (CEST)

Anche secondo me sarebbe stato meglio mettere un termine all'adesione, ma mi pare che l'esclusione per mancato rinnovo sia una buona soluzione. Per il resto mi pare che le modifiche proposte siano tutte molto sensate e che rendano lo statuto piu' consono alle nostre esigenze: bel lavoro, grazie!

Grazie :-) però ti giuro che non si può, anzi, non si deve porre termini all'adesione :-) Quando si è soci, lo si è per sempre (un po' come i diamanti)  ;-) --manu 22:33, 14 Ott 2007 (CEST)

Art. 12 Convocazione della Assemblea

Che la convocazione dell'assemblea possa avvenire anche per semplice affissione all'albo della sede mi sembra assurdo (articolo 11 comma 4). E' necessario avviso almeno attraverso la lista di discussione. --Che Gue 22:00, 30 Set 2007 (CEST)

Mmmmm ci potrebbe anche stare: come si potrebbe impostare il paragrafo, quindi? --manu 11:20, 1 Ott 2007 (CEST)
Forse così:
4. La convocazione avviene tramite lettera inviata per posta elettronica dal Presidente agli indirizzi di tutti i Soci aventi diritto a partecipare all’adunanza almeno dieci giorni prima della data stabilita. --Che Gue 22:23, 1 Ott 2007 (CEST)
Sì, dai, potrebbe anche starci, però bisogna prevedere la possibilità che un socio non abbia la posta elettronica! Eh!
4. La convocazione avviene tramite lettera inviata per posta elettronica dal Presidente almeno dieci giorni prima della data stabilita all'indirizzo di tutti i Soci aventi diritto a partecipare all’adunanza oppure, in assenza di indirizzo di posta elettronico, al domicilio noto.
Non sono ancora contentissimo, ma... ci può stare... --manu 11:18, 2 Ott 2007 (CEST)
Ho scovato qui una formula che m'è piaciuta :-) --manu 15:59, 3 Ott 2007 (CEST)

Art. 15 Consiglio direttivo

Si era parlato di rimuovere la specifica del numero di consiglieri, demandandola al regolamento interno (onde poter variare il numero dei consiglieri senza modificare lo statuto). --Giammy

Mah, io credo che cinque consiglieri sia un numero giusto... considera che iniziamo a moltiplicare le associazioni, quindi avremmo cinque consiglieri anche a Venezia! E non avrebbe senso avere sette consiglieri... Tre consiglieri sono invece troppo pochi, IMHO --manu 22:32, 24 Set 2007 (CEST)

Sui ruoli del consiglio direttivo mi sembra manchi il seguente: stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati (vedi quello che è stato fatto per la scuola di Mira-Gambarare). Mi pare importante precisare questo fatto per evitare che singoli soci prendano iniziative e impegni a nome dell'associazione senza preventiva consultazione. --Che Gue 21:16, 2 Ott 2007 (CEST)

Sì, mi piace! :-) --manu 22:52, 2 Ott 2007 (CEST)

Art. 20 Presidente

Ho apportato delle integrazioni alle funzioni del Presidente: non è che voglia aumentare il mio potere, ma mi piacerebbe semplicemente veder scritto nero su bianco quello che già faccio (ovvero tutto un insieme di attività e rapporti senza ogni volta andare a convocare il CD)! Quindi, sebbene adesso sia più "polposo" l'articolo presidenziale, di fatto non cambia nulla. --manu 00:01, 13 Ott 2007 (CEST)

Del resto ho tolto i riferimenti al maggior peso del presidente in sede d'assemblea, che mi parrebbe pure giusto! --manu 00:38, 13 Ott 2007 (CEST)

Art. 27 Scioglimento

Visto che difficilmente troveremo associazioni con le nostre medesime finalità sociali (o se le trovassimo non è che detto che ci darebbero garanzia...), la mia idea è che abbia senso distribuire il patrimonio in caso di scioglimento a generiche finalità di utilità sociale: semplifichiamoci la vita quando sarà giunta la nostra ora (spero mai) --manu 00:17, 13 Ott 2007 (CEST)