Revisione Statuto

Da Faber Libertatis.

Di seguito è riportato lo Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Faber Libertatis, che verrà progressivamente mutato per andare incontro alle revisioni necessarie.

Sarà ovviamente disponibile lo Statuto originale per gli opportuni confronti.

ATTENZIONE: si invita ad utilizzare la sezione discussione per proporre le modifiche allo Statuto, che verranno poi integrate progressivamente in questa sede.

Indice della pagina

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

1. È costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia la Associazione di Promozione Sociale "Faber Libertatis", nel seguito denominata per brevità Associazione.

ARTICOLO 2 - Sede

1. La Associazione ha sede in Padova e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati con delibera dell’Assemblea dei Soci.

2. L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera della Assemblea Straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 3 - Finalità

1. La Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fine di lucro, è ispirata a principi di democrazia e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, anche in forma indiretta.

3. Le finalità che la Associazione si propone sono in particolare:

  • promuovere l’accesso alle tecnologie informatiche da parte di chi ne è escluso per motivi economici, sociali, culturali od anagrafici, sia esso cittadino italiano o straniero, residente in Italia od in altra nazione;
  • incentivare il recupero ed il ripristino di hardware in disuso o disponibile a basso costo;
  • promuovere e diffondere l’utilizzo di software per calcolatori elettronici, di seguito chiamato semplicemente Software Libero, rilasciato con licenza GNU GPL, LGPL o FDL redatte dalla Free Software Foundation, oppure con licenza dichiarata dalla Free Software Foundation compatibile con queste, oppure con licenza che risulti libera secondo le linee guida deliberate dalla Assemblea dei Soci e riportate nel Regolamento Attuativo;
  • diffondere l’utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica;
  • educare alla conoscenza degli strumenti informatici, hardware e software;
  • promuovere l’accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano od altre lingue della documentazione e del software stesso;
  • diffondere la conoscenza dei problemi ecologici, sociali, culturali ed economici derivanti da un utilizzo improprio o diseguale delle tecnologie informatiche e contribuire alla loro risoluzione.

4. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

5. La Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento delle proprie finalità statutarie, può collaborare, coordinarsi e/o consorziarsi con altre associazioni, enti ed istituzioni di carattere pubblico o privato la cui attività sia coerente con le finalità della Associazione.

6. La Associazione si impegna per le proprie attività a non utilizzare software rilasciato sotto licenze ritenute non libere, salvo quando questo si renda necessario per predisporre l’hardware all’utilizzo esclusivo di Software Libero.

ARTICOLO 4 - Durata

1. La Associazione ha durata illimitata.

SOCI

ARTICOLO 5 - Soci

1. Sono ammessi alla Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e ne accettino il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Attuativo.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda d'ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. L’ammissione del Socio ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

4. Sono membri della Associazione:

  • i Soci Ordinari;
  • i Soci Onorari.

5. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ARTICOLO 6 - Soci Ordinari

1. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, che verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e da versare al Tesoriere dell'Associazione nelle modalità e nei tempi indicati dal Regolamento Attuativo.

2. La quota associativa annuale è intrasmissibile e non rivalutabile.

3. La quota associativa annuale è comunque a fondo perduto. Nemmeno in caso di morte, recesso o esclusione dalla Associazione o scioglimento della stessa potrà essere chiesto il rimborso della quota versata.

4. È nella facoltà del Consiglio Direttivo di sospendere temporaneamente un Socio Ordinario dall’obbligo di pagamento della quota associativa annuale con delibera motivata.

5. La sospensione di un Socio Ordinario dall’obbligo di pagamento della quota associativa annuale non è ripetibile in anni consecutivi.

ARTICOLO 7 - Soci Onorari

1. Sono Soci Onorari le persone fisiche che rendano un particolare servizio alla Associazione e che vi siano ammessi con tale qualifica dalla Assemblea dei Soci.

2. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

ARTICOLO 8 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno parità di diritti.

2. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

3. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività della Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

4. I Soci devono rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Attuativo.

5. I Soci svolgeranno la propria attività nella Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ARTICOLO 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

1. La qualità di Socio si perde per:

  • recesso volontario;
  • morosità nel pagamento della quota associativa annuale (se Socio Ordinario);
  • persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo;
  • comportamento contrario agli scopi della Associazione.

2. Un Socio può recedere volontariamente dalla Associazione inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. L’esclusione del Socio avviene, in ogni caso fuorché in caso di morosità, con delibera motivata del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

4. L’esclusione del Socio ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro trenta giorni alla Assemblea dei Soci e, comunque, è sempre ammesso ricorso al giudice ordinario.

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 10 - Organi

1. Sono Organi della Associazione:

  • la Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere.

2. Tutte le cariche elettive durano in carica due anni e sono rieleggibili.

3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo un eventuale rimborso delle spese documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11 - Assemblea dei Soci

1. La Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della Associazione stessa.

2. La Assemblea dei Soci:

  • approva entro il 30 aprile di ogni anno il Rendiconto Economico-Finanziario della Associazione sottoposto dal Consiglio Direttivo;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
  • approva i regolamenti interni che disciplinano l’attività della Associazione;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • ratifica le delibere del Consiglio Direttivo;
  • delibera la costituzione di sedi secondari e impianti distaccati;
  • delibera su modifiche allo Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Le deliberazioni della Assemblea dei Soci, prese in conformità con la legge ed il presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

4. La Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento della Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 12 - Convocazione della Assemblea

1. La Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, ovvero ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei Soci.

2. La convocazione della Assemblea dei Soci deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno degli argomenti che verranno trattati, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza.

3. La convocazione avviene mediante affissione nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza o con altro metodo alternativo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.

4. L’avviso di convocazione può altresì fissare la data, l’ora e il luogo della seconda convocazione.

ARTICOLO 13 - Validità della Assemblea

1. La Assemblea dei Soci Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

2. La Assemblea dei Soci Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci. Non è prevista una seconda convocazione.

3. Nella Assemblea dei Soci Ordinaria è ammesso il voto per delega scritta, nelle modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo ed indicate nel Regolamento Attuativo. Ogni Socio può ricevere una sola delega valida. Nessuna delega è ammessa per la Assemblea dei Soci Straordinaria.

4. Le deliberazioni della Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di Assemblea Straordinaria indetta per lo scioglimento della Associazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci.

ARTICOLO 14 - Presidente e Segretario

1. L’adunanza è presieduta dal Presidente della Associazione oppure, in caso di suo impedimento o cessazione della carica, da altra persona eletta dalla adunanza.

2. In occasione dell’adunanza viene eletto un Segretario che redige il verbale.

3. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e pubblicato presso la sede sociale entro dieci giorni dalla data dell’adunanza, ed ha il diritto di trarne copia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e vigilanza della Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di:

  • gestire la Associazione secondo gli indirizzi delineati dalla Assemblea;
  • vigilare sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nel Regolamenti Interno e nelle deliberazioni della Assemblea dei Soci;
  • convocare la Assemblea dei Soci;
  • ammettere alla Associazione nuovi Soci;
  • escludere Soci dalla Associazione, ai sensi dell’Art. 9 del presente Statuto;
  • eleggere il Presidente e il Tesoriere della Associazione;
  • stipulare contratti, accordi e convenzioni con enti pubblici e privati;
  • acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati, assumere obbligazioni anche cambiarie e stipulare mutui anche ipotecari, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche ed ogni ufficio pubblico e privato, stipulare e utilizzare aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo, concedere ipoteche e consentire surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni nonché rinunciare alle stesse, promuovere azioni giudiziarie di ogni tipo ed in ogni grado, fare compromessi e transigere, nominare arbitri, anche amichevoli compositori, procuratori speciali, consulenti e periti, stabilendo il corrispettivo delle relative prestazioni;
  • compiere ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati alla Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Soci, compresi il Presidente e il Tesoriere. Non è previsto il cumulo di due o più cariche istituzionali.

ARTICOLO 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all’anno dal Presidente della Associazione, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure ne facciano richiesta motivata almeno due Consiglieri.

2. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno degli argomenti che verranno trattati, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza.

3. La convocazione avviene mediante affissione nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza o con altro metodo alternativo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 - Validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ARTICOLO 18 - Presidente e Segretario

1. L’adunanza è presieduta dal Presidente della Associazione oppure, in caso di suo impedimento o cessazione della carica, da altra persona eletta dalla adunanza.

2. In occasione dell’adunanza viene eletto un Segretario che redige il verbale.

3. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e pubblicato presso la sede sociale entro dieci giorni dalla data dell’adunanza, ed ha il diritto di trarne copia.

ARTICOLO 19 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

1. I Consiglieri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di due assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso.

2. I Consiglieri decadono inoltre per il mancato pagamento della quota associativa annua entro i termini previsti dal Regolamento Attuativo.

3. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e sottoposta a ratifica della Assemblea dei Soci nella riunione successiva di questa.

4. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvedono a sostituirli e convocano la Assemblea per la loro ratifica. In caso di mancata ratifica si procederà a nuove elezioni.

5. Qualora venga a mancare, per dimissioni, la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni e deve procedersi alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE E TESORIERE

ARTICOLO 20 - Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio.

2. Al Presidente sono attribuite le funzioni di:

  • convocare e presiedere la Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e Consiglio Direttivo;
  • sorvegliare il buon andamento amministrativo della Associazione;
  • verificare l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne la riforma ove se ne presenti necessità;
  • predisporre la relazione sullo stato della Associazione ad integrazione del Rendiconto Economico-Finanziario.

3. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria della Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

4. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche assumere nell'interesse della Associazione provvedimenti ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 21 - Tesoriere

1. Al Tesoriere sono attribuite le funzioni di:

  • curare la gestione del patrimonio della Associazione e tenerne idonea contabilità;
  • elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, il Rendiconto Economico-Finanziario relativo all’anno solare precedente;
  • custodire i libri contabili;
  • custodire il libro dei Soci;
  • custodire i libri verbali delle riunione del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Soci;
  • custodire ogni altro documento redatto dagli organi della Associazione.

ARTICOLO 22 - Revoca dell’incarico e sostituzione

1. È facoltà del Consiglio Direttivo di revocare l’incarico e sostituire Presidente e/o Tesoriere tramite votazione a scrutinio palese.

2. L’incarico si considererà revocato se si esprimeranno in tal senso quattro Consiglieri.

3. Contestualmente alla revoca dell’incarico, deve avvenire l’elezione del nuovo Presidente e/o Tesoriere.

4. L’impossibilità a procedere all’elezione comporterà la decadenza del Consiglio Direttivo e si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

ARTICOLO 23 - Esercizio

1. L’esercizio della Associazione coincide con l’anno solare.

2. Per ogni esercizio è predisposto un Rendiconto Economico-Finanziario.

ARTICOLO 24 - Rendiconto Economico-Finanziario e Bilancio Preventivo

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Tesoriere è tenuto a predisporre il Rendiconto Economico-Finanziario relativo all’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione della Assemblea dei Soci.

2. Il Rendiconto deve restare depositato presso la sede sociale della Associazione nei quindici giorni che precedono la Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

3. È facoltà del Consiglio Direttivo di richiedere al Tesoriere la redazione di un Bilancio Preventivo per l’esercizio successivo, da preparare e sottoporre all’Assemblea dei Soci con le medesime modalità del Rendiconto.

PATRIMONIO

ARTICOLO 25 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Associazione è formato da:

  • quote associative obbligatorie, versate annualmente dai Soci Ordinari;
  • contributi dei Soci;
  • donazioni e lasciti;
  • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000 e successive.

ARTICOLO 26 - Avanzi di gestione

1. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura oppure a favore di enti con lo stesso scopo sociale.

2. La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27 - Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio per finalità di utilità sociale.

2. Qualsiasi modifica all’Art. 3 (Finalità della Associazione) del presente Statuto incompatibile con esso o qualsiasi modifica nell’intero Statuto che lo possa permettere, o l’inserimento di articoli o sezioni incompatibili con il suddetto articolo, comporterà lo scioglimento della Associazione.

ARTICOLO 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



FINE STATUTO


Associazioni affiliate

È prevista la costituzione di associazioni affiliate, a cominciare dalla nascente Faber Libertatis - Venezia, le quali saranno a tutti gli effetti degli enti autonomi e indipendenti.

Tuttavia, per indicare il legame morale tra queste nuove associazioni e l'esistente è previsto che venga inserito un secondo comma all'articolo 1 del loro Statuto, che peraltro sarà per il resto identico a quello dell'originale Associazione di Promozione Sociale Faber Libertatis.

2. La Associazione è affiliata moralmente alla Associazione di Promozione Sociale "Faber Libertatis", con sede in Padova, ne condivide le finalità statutarie e gode di piena autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria.